Art. 130.
(Regime di massima sicurezza).

      1. Quando ricorrono gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o degli internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 79, in relazione ai quali vi sono elementi tali da fare ritenere la sussistenza di collegamenti con una associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e delle altre norme previste dalla presente legge che possono porsi in concreto contrasto con il mantenimento o la ripresa di quei collegamenti.
      2. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 1 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito

 

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l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che procede ed acquisita ogni altra necessaria informazione presso la direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nella azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. I provvedimenti medesimi, in prima applicazione, hanno durata non superiore ad un anno e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, non superiori a sei mesi, purché vi sia conferma attuale che il mantenimento dei contatti con le associazioni criminali, terroristiche o eversive non è venuto meno.
      3. Se anche prima della scadenza disposta ai sensi del comma 2 risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 1, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza di riesame presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dell'articolo 131. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione. In tale caso, se è presentato reclamo, deve essere accompagnato da certificazione dell'istituto della mancata comunicazione della decisione nel termine indicato; anche in tale caso si procede ai sensi dell'articolo 131.
      4. La sottoposizione al regime di massima sicurezza è limitata nel tempo e, in difetto di revoca, deve cessare:

          a) quando sono decorsi dieci anni dall'inizio della applicazione con riferimento a coloro che, con sentenza, sono stati ritenuti in posizione apicale nella organizzazione criminale, terrorista o eversiva;

          b) quando sono decorsi cinque anni negli altri casi non previsti dalla lettera a).

      5. Per coloro per i quali i termini indicati nel comma 4 sono già scaduti alla

 

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data di entrata in vigore della presente legge, la sottoposizione al regime di massima sicurezza deve cessare entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 2002, n. 279.
      6. L'applicazione del regime di cui al presente articolo non può essere ripristinata se non dopo due anni dalla cessazione e in base alla dimostrata attualità delle condizioni richieste dal comma 1 per l'applicazione della misura.
      7. I detenuti e gli internati nei cui confronti è revocata o cessa l'applicazione del regime di cui al presente articolo sono assegnati ad una sezione a sorveglianza elevata per almeno un anno.
      8. Non possono essere create e, se create, devono essere fatte cessare situazioni di separazione per singoli detenuti o internati, che realizzino, di fatto, condizioni di isolamento e un regime concretamente diverso da quello previsto dal presente articolo.